Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata Malar Trust – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.
L’Associazione:
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Demonte – CN – 12014, via Martiri della libertà, 1.
Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 3 – Durata
La durata della presente Associazione è stabilita a tempo indeterminato. L’eventuale cessazione dell’associazione verrà deliberata in sede di Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei soci.
Art. 4 – Attività
L’Associazione svolge le seguenti attività nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria sul territorio indiano, in particolare nello stato del Tamil Nadu:
Art. 5 – Soci
Fanno parte dell’Associazione:
Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’Assemblea. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è Il Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea generale degli aderenti.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.
Il numero di soci è illimitato.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di:
I soci sono obbligati a:
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio viene meno in seguito a:
Art. 8 – Risorse economiche
Le risorse economiche e finanziarie dell’associazione provengono da:
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell’Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
Art. 10 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:
– in via ordinaria, una volta all’anno;
– in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Art. 11 – Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da 3 a 5 membri.
Una volta ogni sei mesi il Consiglio Direttivo deve riunirsi.
Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:
– in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
– in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Art. 12 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 13 – Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
Art. 14 – Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
Art. 15 – Quota sociale
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
– è annuale;
– non è frazionabile;
– non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.
Art. 16 – Bilancio o rendiconto
Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 17 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 18 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
AGENZIE DELLE ENTRATE UFFICIO DI CUNEO
Registrato il 25.07.06 al n. 5227 serie 3
C.F.: 96072730045