STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) MALAR TRUST AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata Malar Trust – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.

L’Associazione:

  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
  • Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Demonte – CN – 12014, via Martiri della libertà, 1.
Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è stabilita a tempo indeterminato. L’eventuale cessazione dell’associazione verrà deliberata in sede di Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei soci.

Art. 4 – Attività

L’Associazione svolge le seguenti attività nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria sul territorio indiano, in particolare nello stato del Tamil Nadu:

  • creazione di centri di accoglienza diurna per bambini in condizioni economiche disagiate che forniscano attività di doposcuola con insegnanti di supporto, insegnamento della lingua inglese e attività ludico-sportive e ricreative varie;
  • attività di supporto economico alle strutture scolastiche pubbliche più bisognose attraverso la fornitura di energia elettrica e acqua potabile, la costruzione di sevizi igienici, l’acquisto di materiale didattico e sportivo,la ristrutturazione degli edifici;
  • sponsorizzazione di borse di studio per gli studenti più volenterosi e meritevoli;
  • assistenza sociale e socio-sanitaria gratuita in collaborazione con strutture ospedaliere locali, private e non; sponsorizzazione di programmi di vaccinazione infantile e campi sanitari presso i villaggi più poveri;
  • assistenza agli anziani bisognosi attraverso la creazione di mense e strutture di accoglienza;
  • individuazione e risoluzione di interventi una-tantum per situazioni di particolare disagio sociale o economico su segnalazione di corrispondenti o associazioni locali;
  • supporto a strutture locali in difesa dei diritti civili, in particolare di donne e minori.

Art. 5 – Soci

Fanno parte dell’Associazione:

  • i fondatori;
  • le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente;
  • le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’Assemblea. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è Il Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea generale degli aderenti.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.
Il numero di soci è illimitato.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

  • partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
  • votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
  • partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
  • usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
  • conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

  • rispettare le norme del presente statuto;
  • pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

  • dimissioni volontarie;
  • mancato versamento della quota associativa;
  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
  • indegnità deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell’associazione provengono da:

  • contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
  • contributi di privati;
  • contributi di enti pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • proventi derivanti da proprie iniziative;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell’Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

– in via ordinaria, una volta all’anno;

– in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti (dove se ne preveda la necessità);
  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
  • accogliere le domande di adesione dei nuovi soci;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  • deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da 3 a 5 membri.
Una volta ogni sei mesi il Consiglio Direttivo deve riunirsi.
Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:
– in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
– in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente;
  • assumere il personale;
  • nominare il segretario;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
  • disbriga la corrispondenza;
  • redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre;
  • prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio.
  • è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  • è a capo del personale.

Art. 14 – Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 15 – Quota sociale

L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
– è annuale;
– non è frazionabile;
– non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.

Art. 16 – Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 17 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

AGENZIE DELLE ENTRATE UFFICIO DI CUNEO
Registrato il 25.07.06 al n. 5227 serie 3
C.F.: 96072730045

 

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